
Come sappiamo tra i diversi provvedimenti introdotti dal “Decreto Sicurezza” nel 2018 c’è la limitazione della circolazione in Italia per i veicoli immatricolati all’estero. Il divieto si applica nello specifico ai soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni, anche se con alcune eccezioni.
Occorre innanzitutto ricordare che se la permanenza su suolo italiano del veicolo estero è superiore a 12 mesi esso va regolarizzato attraverso un processo di nazionalizzazione, quindi l’immatricolazione in Italia. Ma quali sono le altre pratiche e le disposizioni a cui devono sottostare i conducenti delle cosiddette targhe estere? Proviamo a fare chiarezza.
Come nasce il divieto
La limitazione della circolazione dei veicoli esteri, art. 93 del Codice della Strada, era nata come conseguenza alla tendenza di numerosi automobilisti a immatricolare il proprio mezzo oltreconfine per beneficiare di un risparmio sulla tassazione. Ciò poteva tradursi, in sostanza, in una possibile elusione del Fisco, soprattutto per quanto riguarda multe e altre infrazioni del Codice della Strada.
Questa stretta ha tuttavia portato non poche difficoltà a diverse categorie di automobilisti, ad esempio chi lavora ed è in possesso di un mezzo immatricolato fuori dall’Italia. Da qui la decisione del Ministero di fornire alcuni chiarimenti operativi ed eccezioni alla regola.
La circolare del 31 Maggio: eccezioni e chiarimenti
Le nuove disposizioni previste interessano in particolari i veicoli:
- acquisiti in leasing o in locazione senza conducente da aziende con sede all’estero in uno Stato U.E oppure S.E.E
- concessi in comodato a soggetti residenti in Italia ma dipendenti di imprese in un Paese estero (U.E o S.E.E) e prive di una sede in Italia
In questi due casi si ricorda che per circolare liberamente in Italia è necessario avere con sé un documento sottoscritto dall’intestatario che certifichi il titolo, la disponibilità del veicolo, la durata della stessa e soprattutto una “data certa”, da mostrare in caso di richiesta alle Forze dell’Ordine.
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I casi più incerti e le nuove pratiche auto
Ma quali sono le disposizioni nel caso di imprese con sede secondaria in Italia? Oppure di imprese che sono parte di un gruppo aziendale?
Nel primo caso, se non ci sono elementi che suppongono la presenza di una sede secondaria oppure effettiva in Italia il mezzo potrà circolare liberamente, ma ciò verrà verificato dalla Polizia consultando il registro delle imprese, mentre il conducente non dovrà fornire documenti aggiuntivi.
Se invece l’auto è intestata a un’impresa dello stesso gruppo aziendale con sede in un Paese U.E o S.E.E non sono necessarie ulteriori pratiche o controlli: la circolazione si ritiene legittima.
Come abbiamo visto i casi sono vari, per tutti i chiarimenti e le nuove disposizioni si può consultare la circolare completa pubblicata sul sito della Prefettura. Se invece hai bisogno di maggiori informazioni su immatricolazioni, trasferimenti di proprietà o altre pratiche per la tua auto, compila il form e fissa un appuntamento presso le nostre sedi di Alba, Grinzane Cavour o Torino.